mercoledì 8 giugno 2011

IL VADEMECUM SULLA MATERNITA' REALIZZATO DALLA CPO USIGRAI

MATERNITA’

LE FONTI NORMATIVE
- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n. 96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n.93)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2009-2013 - art. 24 matrimonio e maternità
- Accordo integrativo Rai-Usigrai 2010-2013 - art. 14 maternita’ – assegno di nunzialita’ – permessi per esami

MATERNITA’ VADEMECUM

QUANDO DEVO COMUNICARE ALL’AZIENDA DI ESSERE INCINTA?
La comunicazione deve essere tempestiva, proprio a tutela della saluta donna. La legge infatti prevede per la lavoratrice il diritto a un trattamento particolare: orari standard, no a turni disagiati, no a trasferte, a meno che non sia lei a decidere di farli. Anche il Cnlg sancisce, a particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza, il diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.

SI HA DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI DURANTE LA GESTAZIONE?
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione degli esami.

QUANDO INIZIA E QUANTO DURA L’ASTENSIONE OBBLIGATORIA, OVVERO LA MATERNITA’?
La legge la definisce astensione obbligatoria; comprende i 2 mesi prima della data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
L’accordo integrativo Rai-Usigrai 2010-2013 prevede un mese in più. L’azienda consente alle giornaliste di astenersi dal lavoro per maternità per un periodo di 4 mesi dopo il parto.
Per legge comunque l’astensione obbligatoria è flessibile.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

IN CASO DI PARTO PREMATURO?
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.

HANNO DIRITTO ALLA MATERNITA’ ANCHE LE GIORNALISTE A TEMPO DETERMINATO?
Sì. Le disposizioni di legge sono le stesse. Nel caso in cui la giornalista a tempo determinato entri in maternità fuori contratto a pagare l’indennità sarà l’Inpgi.

QUALE CERTIFICAZIONE PRESENTARE?
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità (Inpgi, se fuori contratto) il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

SE LA GESTAZIONE HA DELLE COMPLICAZIONI?
In tal caso l'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso.

QUAL E’ LA RETRIBUZIONE DURANTE LA MATERNITA’?
Il Cnlg all’art 24 prevede che durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera.

LA MATERNITA’ VIENE COMPUTATA NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, FERIE E ALTRI ISTITUTI?
Durante l’astensione obbligatoria maturano normalmente i seguenti istituti: tredicesima mensilità,gratifica natalizia, ferie,permessi, redazionale, scatti di anzianità. Anche nel caso di giornaliste a tempo determinato, la maternità viene considerata nel computo dei giorni da maturare per i bacini.

C’E’ UN ORARIO RIDOTTO DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL FIGLIO?
Sì. Si ha diritto al cosiddetto allattamento, ovvero due ore al giorno di permesso retribuito. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

OLTRE ALLA MATERNITA’ CI SONO ALTRI CONGEDI PREVISTI PER I FIGLI?
Sì. Si può ricorrere all’assenza facoltativa nei primi otto anni di vita del figlio; per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Va dato preavviso almeno 15 giorni prima.

QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI ASSENZA FACOLTATIVA?
E’ pari ad un’indennità del 30% della retribuzione a carico dell’istitituto previdenziale. Non si maturano, ferie, gratiche, scatti di anzianità, tredicesima e redazionale.

IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDO?
Le norme su assenza facoltativa sono le stesse illustrate sopra.

IN CASO DI FIGLI DISABILI, SI HA DIRITTO A PERMESSI SPECIALI?
Si. Sono permessi retribuiti e coperti da retribuzione figurativa. La materia è regolata dalla legge 104/92, e riguarda figli e familiari disabili in genere.
Nel caso di figlio nato con handicap, l’ assenza facoltativa retribuita al 30 % può essere prolungata fino a tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre ha diritto a tre giorni di permesso mensile.
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

SE I FIGLI SI AMMALANO?
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre egli otto anni. Per fruire dei congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica. Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
Oltre a quanto previsto dalla legge l’integrativo Rai-Usigrai stabilisce che relativamente al congedo per malattia del figlio, l’Azienda inoltre - fatte salve particolari esigenze produttive – concederà ai giornalisti professionisti che ne facciano richiesta, uno o più periodi di permesso non retribuito, fino a un periodo temporale massimo di astensione di trenta giorni per anno solare, per comprovata grave malattia del figlio di età compresa tra i tre e i sei anni di età, che necessiti della presenza del genitore.
La concessione di tali permessi sarà, comunque, subordinata al presupposto che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per malattia del bambino.
Il periodo temporale di astensione dal lavoro giustificato in base a tali permessi non potrà essere computato ad alcun fine nell’anzianità di servizio.

ESISTE IL CONGEDO DI PATERNITA’?
Sì ma in casi molto particolari. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

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